(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77  del
                           13 agosto 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello statuto; 
  Visto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 51; 
  Vista la legge regionale 29  dicembre  2020,  n.  99  (Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023); 
  Visto il parere favorevole del  collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in data  26  luglio  2021,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e  di
spesa del bilancio di previsione finanziario  2021-2023  in  funzione
delle esigenze di spesa di parte corrente,  in  conto  capitale,  per
incremento  di  attivita'  finanziarie  e  per   rimborso   prestiti,
intervenute successivamente all'approvazione del bilancio  stesso  di
cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99, da realizzarsi  nel
corso dell'esercizio di riferimento; 
    2. Tale adeguamento si concretizza  nell'iscrizione  di  nuove  o
maggiori  spese,  alla  cui  copertura  si  provvede  attraverso   la
previsione di nuove entrate,  attraverso  il  ricorso  al  credito  e
tramite l'utilizzo di risorse finanziarie gia' stanziate in  bilancio
(storni  compensativi,  riduzioni  di   spesa   e   riduzione   degli
accantonamenti di bilancio); 
    3. Per consentire l'immediata adozione degli atti  amministrativi
conseguenti,  e'  necessario  disporre  l'entrata  in  vigore   della
presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa 
          del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
 
  1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
finanziario  2021-2023  sono   apportate   le   variazioni   indicate
nell'allegato A «Variazioni al  bilancio  di  previsione  finanziario
2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B  «Variazioni  al  bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023 - Spesa». 
  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di
entrata e di spesa del bilancio di previsione  finanziario  2021-2023
sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti
risultanze: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico